01/03/2011
Di seguito le allego il comma 23 dell'art. 90 della L. 289/2002 che prevede quanto segue:
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m) (nda ora art.67) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
I compensi ricevuti non sono assoggettati a tassazione se rispondono ai requisiti dell'art. 67 lett. m) e 69 del Tuir (pertanto compensi per attività sportiva dilettantistica, compensi per attività di istruzione/formazione di attività sportiva e compensi per collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo gestionale non di tipo professionale resi a società ed associazioni sportive dilettantistiche)