Regione Autonama Friuli Venezia Giulia

fiscale


compensi a collaboratori coordinati e continuativi amministrativo / gestionali

27/01/2011

Buon giorno, sono il presidente di una Asd che ha da poco in gestione il palazzetto dello sport comunale. Quali sono i collaboratori a cui posso fare il compenso (entro i € 7.500) senza ritenute (ad esempio collaboratori soci per le pulizie, lavori di giardinaggi e piccole manutenzioni)?

Risposta dell'esperto:


La risposta è sicuramente complessa e necessita di qualche approfondimento, partendo dal presupposto che l'interesse del quesito è rivolto a tutte quelle figure che non sono legate direttamente alla attività sportiva o alla formazione (cd. istruttori).

Detto questo è pacifico che le associazioni e le società sportive dilettantistiche, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per lo svolgimento delle attività quotidiane necessarie alla realizzazione dei propri programmi, devono necessariamente avvalersi dell’opera di collaboratori, che possono essere suddivisi secondo più di un criterio.
Se operiamo una suddivisione in base al ruolo potremo individuare:
a) figure legate allo sport agonistico “puro”: atleti, allenatori, preparatori atletici, direttori sportivi, dirigenti accompagnatori etc.;
b) collaboratori addetti alla fase  didattica e/o non agonistica: tipicamente gli istruttori sportivi, ma anche gli animatori e i sorveglianti dei corsi di avviamento allo sport, dei “camp”  e degli “stage”;
c) collaboratori amministrativi: personale di segreteria,  cassiere, tesoriere etc.;
d) collaboratori “gestionali”:  categoria che coinvolge figure professionali tra loro molto diverse che possono andare dall’addetto alle pulizie all’assistente bagnante della piscina, dal  manutentore degli impianti  allo stalliere del centro ippico etc.;
e) collaboratori professionali esterni: medici, fisioterapisti, consulenti legali e fiscali etc.;
Possiamo poi, ed è la classificazione che più ci interessa ai fini del presente quesito,  porre l’accento sulla tipologia del rapporto, distinguendo fra:
1) lavoratori autonomi;
2) lavoratori subordinati;
3) collaboratori coordinati e continuativi
4) sportivi dilettanti retribuiti.

Evitando di approfondire la differenza tra lavoro subordinato e autonomo, la domanda specifica è se collaboratori addetti alle pulizie,  lavori di giardinaggi e piccole manutenzioni possano inquadrarsi nella fattispecie prevista dall'art. 67 lett. m) del Tuir dei collaboratori coordinati e continuativi amministrativo / gestionali che ricordiamo possono beneficiare dell'agevolazione della completa detassazione fino all'importo di Euro 7.500 annui.

E' bene precisare che l’art. 61, comma 3, del D.Lgs n. 276/2003 (c.d. “Legge Biagi”) prevede espressamente che siano esonerati dalla nuova disciplina dei contratti a progetto “ ... i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate dall’art. 90 L. 27/12/2002 n. 289”.
Tali rapporti, civilisticamente previsti dall’art. 409, I comma, n. 3 c.p.c., sono stati oggetto di approfondita indagine in campo fiscale; le caratteristiche degli stessi sono così individuate dalla Circ. Min. Finanze 7/E/2001/13833:
- la continuità nel tempo, non solo con riferimento ai rapporti di durata in senso proprio, ma anche quando si sia in presenza di una reiterazione di prestazioni istantanee
- la collaborazione, che impone un collegamento funzionale dell’attività del prestatore d’opera con quella del committente;
- la coordinazione, che si realizza attraverso l’inserimento funzionale del collaboratore nell’organizzazione economica del committente;
- l’assenza del vincolo di subordinazione, propria del lavoro dipendente, ovvero il mancato assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro;
- l’assenza di mezzi organizzati propri del collaboratore;
- la retribuzione prestabilita e periodica
- deve trattarsi di un rapporto avente come contenuto attività non rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o professione eventualmente esercitata dal collaboratore come attività principale.
All’interno di tale tipologia di carattere generale si inseriscono le “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale” di cui alla seconda parte dell’art. 67, I comma, lettera m, del T.U.I.R..
Essendo venuta meno la richiesta di carattere esclusivamente professionale del lavoro svolto dal collaboratore, presente nelle prime formulazioni delle norme sulle co.co.co., si potrebbe esser portati ad inquadrare come co.co.co amministrativo/gestionali non solo le prestazioni p.es. degli addetti alla segretaria che tiene la prima nota cassa o che gestisce i tesseramenti dei soci (casi espressamente richiamati dalla prassi ministeriale) ma anche, ad avviso di chi scrive e di buona parte della dottrina, di altre figure “gestionali” quali i direttori sportivi, gli assistenti bagnanti delle piscine e, pur con le dovute cautele e sempre se “di natura non professionale”, i collaboratori addetti alla manutenzione degli impianti indicati nel quesito.

Il grosso problema e la natura contrattuale che non deve essere simulata, perchè in tale eventualità un'eventuale contenzioso potrebbe avere delle negative ripercussioni nei confronti del datore di lavoro/associazione.

Pertanto è assolutamente consigliabile, proprio per queste delicate figure non disciplinate dalla prassi e che si trovano al limite tra un lavoro subordinato e la collaborazione, avvalersi della consulenza specialistica di un consulente del lavoro o di un avvocato al fine di meglio definire le opportune cautele.
Si ricorda che, a far data dal 01/01/2007 va effettuata anche per queste collaborazioni ai centri per l’impiego la comunicazione preventiva entro il giorno precedente l’inizio dell’attività lavorativa, conforme al modello predisposto dal Ministero del Lavoro (mod C/ASS). Non è invece richiesta, come precisato sopra (cfr. Inail del 19 marzo 2003) la comunicazione all’INAIL nello stesso giorno in cui ha inizio la prestazione lavorativa.
Le co.co.co. amministrativo/gestionali sono soggette a tutti gli adempimenti formali richiesti dalla legislazione del lavoro in relazione alle collaborazioni a progetto. Va evidenziato, a questo proposito, che il D.L. 25 giugno 2008, convertito dalla Legge 133/2008 (manovra d’estate 2008) ha apportato importanti semplificazioni in relazione agli adempimenti obbligatori per i datori di lavoro/committenti, tra le quali l’eliminazione del  libro matricola e il libro paga, al posto dei quali è stato istituito il Libro Unico del lavoro e il fatto che il Libro Unico può essere conservato presso lo studio del Consulente del Lavoro e non ne deve più essere tenuta una copia presso il luogo in cui si esegue il lavoro.
 


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