Regione Autonama Friuli Venezia Giulia

fiscale


Abbigliamento sportivo

01/03/2011

Sono la tesoriera dell'A.S.D.C.A.T. di Trieste, giorni fa Vi ho già chiesto un quisito, ora vorrei sapere : se la ns. Società dillettantistica acquista abbigliamento sportivo può cederlo a pari prezzo? o in questo caso, pur non essendo nessun utile, diventa "commerciale"(s'intende sempre cederlo ai propri soci). Grazie per la Vostra cortese attenzione ed in attesa di una Vostra gentile risposta, porgo cordiali saluti.

Risposta dell'esperto:


Premetto che personalmente sono molto pragmatico nella mia interpretazione delle norme e che non tutti in dottrina sono concordi con quanto le illustrerò di seguito.

Il problema è semplice se genera reddito imponibile la cessione di abbigliamento sportivo effettuato ad un prezzo pari al costo e se la stessa cessione deve essere assoggettata ad iva.

Per quanto riguarda i redditi l'art.148 comma 4 del tuir (dpr 917/86) prevede la presunzione assoluta della commercialità delle cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita e pertanto prudenzialmente considererei tale cessione commerciale anche se commerciale in particolar modo se ho optato per il regime della L. 398/1991.

Qualcuno sostiene che la cessione dei beni al costo non è "commerciale" sulla base di una regola generale indicata dall'art. 143 comma 1 ultimo periodo del Tuir che di seguito trascrivo: "...Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell' articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione."

Purtroppo dal mio punto di vista un'interpretazione letterale del testo normativo porta ad escludere le cessioni di beni e limitare l'agevolazione alle sole prestazioni di servizi.

Se dal punto di vista delle imposte sui redditi tale interpretazione favorevole al contribuente (cessione al costo = operazione non commerciale per mancanza di reddito) è per certi versi sostenibile e difendibile, così non è da un punto di vista Iva.

Infatti tale imposta non dipende da un concetto di reddito, ma si applica sul valore di cessione qualunque esso sia! Considerato che l'art. 4 comma 5 del Dpr 633/1972 prevede la presunzione assoluta di assoggettabilità ad iva di tali cessioni, l'unica possibile salvaguardia può essere individuata nell'occasionalità di tali cessioni.

Occasionalità che sicuramente viene meno se tali cessioni sono effettuate ogni anno o se l'associazione dedica appositi spazi per l'esposizione dei beni oggetto di cessione.


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