Regione Autonama Friuli Venezia Giulia

fiscale


rimborsi forfettari a dirigenti/soci di associazioni sportive dilettantistiche

17/02/2012

Qual'è il trattamento fiscale dei rimborsi forfettari (non a piè di lista) corrisposti a dirigenti che rivestono anche la qualifica di socio di una associazione sportiva dilettantistica ed ai quali è stato attribuito specifico incarico per le loro prestazioni finalizzate sia alla realizzazione dell'evento sportivo e sia per le mansioni amministrative. Più precisamente si chiede di conoscere se detti rimborsi forfettari possono essere considerati dal fisco come distribuzione indiretta di utili ai soci. Grazie.

Risposta dell'esperto:


Il vostro caso è già stato affrontato dall'agenzia delle entrate con risoluzione 9/e del 25/01/2007, che anche se riguarda le società sportive dilettantistiche può essere applicata per analogia anche alla associazioni.

In buona sostanza secondo la risoluzione citata le associazioni sportive dilettantistiche possono erogare compensi al socio-amministratore in relazione alla carica sociale ricoperta, purché entro il limite previsto dal D.P.R. n. 645/1994 per la funzione di presidente del collegio sindacale delle S.p.A.. Solo in tale ipotesi le somme erogate non costituiscono distribuzione indiretta di utili.
Ricordo che nello statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche deve essere espressamente prevista "l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi della attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette".
A proposito della nozione di distribuzione indiretta dei proventi dell'attività sociale tra i soci, la risoluzione 9/e richiama la circolare n. 124/E/1998 che ha chiarito, al paragrafo 5.3, riguardo l'applicabilità del regime fiscale previsto dall'art. 148, comma 3, del TUIR alle tipologie di enti associativi (comprese le associazioni sportive dilettantistiche), che in mancanza di espressa indicazione legislativa soccorrono, in proposito, "i criteri stabiliti all'art. 10, comma 6" del D.Lgs. n. 460/1997. Tale disposizione, nell'individuare alcune fattispecie che "costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione", viene considerata come norma di valenza generale. Pertanto la norma è applicabile anche agli enti di tipo associativo ai fini della determinazione del requisito di non lucratività previsto per l'applicazione dei regimi fiscali agevolativi.
Per quanto riguarda la disposizione di riferimento l’art. 10, comma 6, del citato D. Lgs. n. 460 del 1997 dispone, in particolare, alla lett. b), che costituisce in ogni caso distribuzione indiretta di utili "l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale". La successiva lett. c) del comma 6 del medesimo articolo 10 stabilisce che si considera "in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione (...) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239.

A tali condizioni pertanto il fisco può considerare i rimborsi come distribuzione indiretta di utili.

Cordialmente.
 


Stefano Mainardis

dottore commercialista in Pordenone

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