Regione Autonama Friuli Venezia Giulia

fiscale


5 per mille

27/03/2012

Buongiorno, siamo un asd, vorremmo chiedere quale iter seguire per poterci registrare al 5 per mille. quali sono le date 2012? grazie anna asd insieme per pordenone

Risposta dell'esperto:


 

La Legge di Stabilità per il 2012 consente l’applicabilità del contributo del 5 per mille anche per l’esercizio finanziario 2012, con le modalità già previste dal D.P.C.M. 23 aprile 2010. È, pertanto, possibile destinare, anche relativamente all’esercizio finanziario 2012, una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a sostegno delle stesse categorie di soggetti e con le medesime modalità stabilite per l’esercizio finanziario 2010, già confermate per l’esercizio finanziario 2011. Con la circolare n. 10/E del 20 marzo 2012 (scaricabile direttamente dal sito dell’agenzia delle Entrate), l’Agenzia delle Entrate riassume le date, le modalità d’ammissione, le liste e le modalità di riparto delle somme del 5 per mille per la campagna 2012, dando evidenza delle ultime novità introdotte dai decreti legge n. 98/2011 e n. 16/2012.

In particolare, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, sono state introdotte alcune importanti novità riguardanti l’istituto:

- il D.L. n. 98/2011 ha inserito tra le attività che possono essere finanziate con la quota del 5 per mille dell’IRPEF quelle di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

- il D.L. n. 16/2012 (attualmente in corso di conversione) ha disposto che possono partecipare al riparto anche gli enti che - pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo - siano tuttavia in possesso dei requisiti sostanziali e provvedano a presentare la domanda di iscrizione e a effettuare le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre.

Iscrizione e formazione degli elenchi

Dal 21 marzo 2012 enti e associazioni interessate possono iscriversi su Entratel e Fisconline per la campagna 2012 del 5 per mille. La campagna di iscrizione si chiude il 30 aprile 2012 per gli enti della ricerca scientifica e sanitaria. Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, per i quali la predisposizione degli elenchi è affidata all’Agenzia delle Entrate, hanno tempo fino al 7 maggio per presentare la domanda d’iscrizione esclusivamente in via telematica.

La procedura - ricorda il documento di prassi citato - deve essere ripetuta anche dagli enti che si erano iscritti negli anni scorsi. In particolare, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono iscriversi utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, Fisconline o Entratel, purché siano abilitati. Al riguardo, è sufficiente collegarsi al sito internet delle Entrate e compilare il modulo di iscrizione seguendo le istruzioni e usando il software disponibile online.

In alternativa si può ricorrere a un intermediario abilitato.

Gli elenchi provvisori degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche saranno predisposti dall’Agenzia tenendo conto delle domande di iscrizione inviate telematicamente.

La lista degli enti della ricerca scientifica e dell’università sarà curata dal Ministero competente, che acquisirà le richieste di ammissione al beneficio presentate online presso quel ministero.

Per gli enti della ricerca sanitaria, sarà il Ministero della Salute a predisporre l’elenco e a trasmetterlo all’Amministrazione finanziaria.

Una volta raggruppati, una prima versione provvisoria dei quattro elenchi sarà consultabile online sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 14 maggio 2012.

In caso di errori di iscrizione rilevati negli elenchi, i rappresentanti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche devono rivolgersi, entro il 20 maggio 2012, alle direzioni regionali competenti dell’Agenzia delle Entrate. Una volta verificate le richieste di correzione, entro il 25 maggio successivo, l’Amministrazione pubblicherà una nuova versione aggiornata degli elenchi con le modifiche effettuate.

Adempimenti successivi

Entro il 30 giugno 2012, i legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco del volontariato devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva che attesti il perdurare dei requisiti per l’ammissione al beneficio. La dichiarazione, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito delle Entrate, e accompagnata da una copia di un documento d’identità, va spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Per le associazioni sportive dilettantistiche, la dichiarazione sostitutiva andrà inviata, sempre entro il 30 giugno prossimo, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione.

Per facilitare la compilazione della dichiarazione, la procedura telematica di iscrizione elaborata dalle Entrate permette ai contribuenti di stampare il modello parzialmente precompilato con le informazioni indicate al momento dell’iscrizione; sarà quindi sufficiente completare il modulo con le informazioni mancanti, sottoscriverlo, allegare la copia del documento di identità ed inviarlo per posta.

La regolarizzazione introdotta dal D.L. Semplificazioni fiscali

Per effetto del D.L. n. 16/2012, gli enti che non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti, possono regolarizzare la propria posizione ed essere ammessi al riparto delle quote.

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti sostanziali richiesti, devono presentare le domande di iscrizione e provvedere alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre, nonché versare contestualmente una sanzione di 258 euro.

Questa possibilità vale a decorrere dall’esercizio finanziario 2012.

In particolare, i soggetti che dispongono delle condizioni richieste, possono regolarizzare la propria posizione, entro il 30 settembre, trasmettendo la domanda di iscrizione al beneficio ovvero l’integrazione documentale, se:

a) non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti;

b) hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti;

c) hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.

Cordialmente.


Stefano Mainardis

dottore commercialista in Pordenone

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