Regione Autonama Friuli Venezia Giulia

fiscale


Obbligo di presentazione del modello 770 da parte di una Associazione sportiva dilettante in assenza di ritenute.

27/03/2012

Sono socio di una Associazione Sportiva Dilettantesca che collabora nella sua amministrazione. Nel corso del 2011 l'associazione ha erogato a diversi soggetti somme modeste quale indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese, premi e compensi per l’esercizio diretto dell’attività sportiva e compensi per collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale. Su tali somme non è stata applicata alcuna ritenuta d'acconto in quanto nessun soggetto ha percepito da noi nell'anno somme a tal titolo per per un importo superiore ai 7.500 euro ed inoltre tutti ci hanno dichiarato di non aver percepito da altre associazioni altre somme simiolari aggiuntive che gli abbiano fatto superare la soglia annuale di esenzione. Inoltre nessuna somma è stata loro trattenuta per fini assicurativo-previdenziali, in quanto non dovuta, ne' alcun contributo è stato versato. L'associazione inoltre non ha alcun dipendente. Vorrei sapere se, in assenza di ritenute applicate e di contribuzione previdenziale, l'associazione è comunque tenuta a presentare il modello 770.

Risposta dell'esperto:


Si nel vostro caso dovete presentare lo stesso il Mod. 770, anche in assenza di ritenute, se avete corrisposto indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese, premi e compensi per l’esercizio diretto dell’attività  sportiva e compensi per collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di cui all'art. 67 lett.m) Tuir.

In tal caso dovete compilare per ciascun percipiente la sezione "Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigione e redditi diversi" del modello 770, indicando al campo 18 (causale pagamento) il codice N.

Sempre nelle istruzioni al modello 770/2012 al punto 21 trovate le seguenti indicazioni: "In relazione alle somme individuate dal codice “N” del punto 18, devono essere ricomprese nell’importo da esporre nel punto 21 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 7.500,00 ai sensi dell’art. 69, comma 2, del TUIR) che devono essere inoltre riportate nel successivo punto 23. Tali modalità devono essere eseguite anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente euro 7.500,00." che confermano quanto sopra riferito.

Cordialmente.

 

 


Stefano Mainardis

dottore commercialista in Pordenone

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