Regione Autonama Friuli Venezia Giulia

fiscale


INCOMPATIBILITA CARICHE SOCIALI

27/03/2012

Buongiorno, premesso che sono a conscenza che chi riveste una carica sociale non può assumere altri incarichi presso altre asd piuttosto che ssdrl, chiedo se ci sia qualche norma che pone il divieto di ricorpire cariche (esempio consigliere o presidente del CD) nel caso si ricopra anche la carica di istruttore presso la stessa asd o ssdrl. Grazie

Risposta dell'esperto:


No, non esiste nessuna norma che preveda l'incompatibilità tra la carica sociale e quella di istruttore, se non nell'ipotesi, che definirei scolastica di amministratore unico di ssdrl e istruttore.

Piuttosto Le segnalo che il suo caso è già stato affrontato dall'agenzia delle entrate con risoluzione 9/e del 25/01/2007.

Tale risoluzione ha precisato che le associazioni/società possono erogare compensi al socio-amministratore in relazione alla carica sociale ricoperta, purché entro il limite previsto dal D.P.R. n. 645/1994 per la funzione di presidente del collegio sindacale delle S.p.A.. Solo in tale ipotesi le somme erogate non costituiscono distribuzione indiretta di utili.
Tale risoluzione ha poi precisato che i compensi esclusi da tassazione (entro il limite massimo di 7.500 euro), di cui alla lett. m) dell'art. 67, comma 1, del TUIR, percepiti dal socio in qualità di istruttore e allenatore nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica, possono essere erogati purchè non superiori del 20% rispetto ai salari o stipendi previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro. Diversamente, come già ricordato per la fattispecie del socio amministratore, superando il predetto limite l’erogazione di tali somme darebbe luogo ad una distribuzione indiretta di utili.
In definitiva, ha ammonito la risoluzione, deve essere accertato se, in concreto, mediante il cumulo di più incarichi o attività, i limiti quantitativi relativi a ciascun incarico o attività vengano di fatto superati, consentendo indirettamente una distribuzione di utili ai soci, che, invece, come è noto non è ammessa per gli enti non commerciali.
A proposito della nozione di distribuzione indiretta dei proventi dell'attività sociale tra i soci, la risoluzione 9/e ha richiamato la circolare n. 124/E/1998 la quale ha chiarito, al paragrafo 5.3, riguardo l'applicabilità del regime fiscale previsto dall'art. 148, comma 3, del TUIR alle tipologie di enti associativi (comprese le associazioni sportive dilettantistiche), che in mancanza di espressa indicazione legislativa soccorrono, in proposito, "i criteri stabiliti all'art. 10, comma 6" del D.Lgs. n. 460/1997. Tale disposizione, nell'individuare alcune fattispecie che "costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione", viene considerata come norma di valenza generale. Pertanto la norma è applicabile anche agli enti di tipo associativo ai fini della determinazione del requisito di non lucratività previsto per l'applicazione dei regimi fiscali agevolativi.
Per quanto riguarda la disposizione di riferimento l’art. 10, comma 6, del citato D. Lgs. n. 460 del 1997 dispone, in particolare, alla lett. b), che costituisce in ogni caso distribuzione indiretta di utili "l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale". La successiva lett. c) del comma 6 del medesimo articolo 10 stabilisce che si considera "in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione (...) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239. Infine la lett. e) del comma 6 del medesimo art. 10 prevede che costituisce distribuzione indiretta di utili anche la corresponsione ai lavoratori dipendenti (leggi istruttori) di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
A tali condizioni pertanto il fisco può considerare i rimborsi come distribuzione indiretta di utili.

Con questa avvertenza, pertanto nulla impedisce il cumulo delle due cariche.

Cordialmente.
 


Stefano Mainardis

dottore commercialista in Pordenone

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