07/07/2010
STABILIMENTI BALNEARI: ATTIVITA’ GINNICA.
L’art. 23 n°5 lett c) della L.R. n°8/2003 e succ. mod., stabilisce l’esclusione dell’obbligo della presenza del Direttore Tecnico per le “attività motorie amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate”.
Quindi, un’attività ginnica, non agonistica, non federata, aperta liberamente a tutti senza vincoli e rivolta principalmente a fini salutistici e sociali degli appassionati, è esclusa dall’obbligo ut supra.
Tuttavia, a mio avviso, in uno stabilimento balneare è applicabile il D.Lgs. 81/08 relativo alla salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’art.3 del Decreto stabilisce “…si applica a tutti i settori di attività privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio”.
Quindi, dovrà essere redatto un documento di valutazione dei rischi (eventualmente autocertificato se vi sono meno di 10 lavoratori), ivi compreso il rischio dell’attività ginnica.
Da ciò ne consegue, la nomina del medico competente, la gestione del “primo soccorso” ed “emergenze”, messa in sicurezza delle attrezzature, arredi, dotazioni, ecc., informazione, formazione ed addestramento degli operatori addetti alle attività sportive.
Avv. Mauro Valcareggi
Studio Legale - Trieste