Regione Autonama Friuli Venezia Giulia

legale


stabilimenti balneari

07/07/2010

se uno stabilimento balenare propone gratuitamente ginnastica da spiaggia, acquagym, aerobica, ecc. o mette a disposizione, sempre gratuitamente, attrezzature per lo spinning e il fitness, campi da basket, calcetto , tennis, ecc deve garantire la presenza di un direttore tecnico o tale attività rientra nel comma 5 dell'art. 23 della L.R.8/2003. Se non deve esserci il direttore tecnico, deve comunque garantire la presenza di idoeni presidi sanitari? Ringraziando anticipatamente per la disponibilità, si porgono cordiali saluti. Il Capo Settore AAGG Chiara Ghirardi

Risposta dell'esperto:


STABILIMENTI BALNEARI: ATTIVITA’ GINNICA.

 

L’art. 23 n°5 lett c) della L.R. n°8/2003 e succ. mod., stabilisce l’esclusione dell’obbligo  della presenza del Direttore Tecnico per le “attività motorie amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche  se svolte in aree pubbliche attrezzate”.

Quindi, un’attività ginnica, non agonistica, non federata, aperta liberamente a tutti senza vincoli e rivolta principalmente a fini salutistici e sociali degli appassionati, è esclusa dall’obbligo ut supra.

Tuttavia, a mio avviso, in uno stabilimento balneare è applicabile il D.Lgs. 81/08 relativo alla salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’art.3 del Decreto stabilisce “…si applica a tutti i settori di attività privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio”.

Quindi, dovrà essere redatto un documento di valutazione dei rischi (eventualmente autocertificato se vi sono meno di 10 lavoratori), ivi compreso il rischio dell’attività ginnica.

Da ciò ne consegue, la nomina del medico competente, la gestione del “primo soccorso” ed “emergenze”, messa in sicurezza delle attrezzature, arredi, dotazioni, ecc., informazione, formazione ed addestramento degli operatori addetti alle attività sportive.

 

Avv. Mauro Valcareggi

Studio Legale - Trieste


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