07/07/2010
L’impianto sportivo è un’area attrezzata all’aperto o al chiuso dove effettivamente viene svolta attività sportiva (agonistica, ginnica, amatoriale, ecc.).
La sede (legale e/o amministrativa) di un’associazione può essere di sola rappresentanza operativa, ove non viene svolta alcuna attività sportiva.
Ovviamente nulla vieta che ci sia identità tra le due realtà.
A mio personale avviso, l’art. 18 L.R. 8/2003 concede contributi nella misura massima dell’80% “…per l’organizzazione di manifestazioni sportive e per l’acquisto dei mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti”.
Non riscontro in via testuale interventi edilizi nella sede sociale per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Quindi, il legislatore Regionale, a mio avviso, ha incentivato la “pratica sportiva” dei soggetti diversamente abili contribuendo ad organizzare le manifestazioni e rendendole possibili con mezzi di trasporto, equipaggiamenti ed attrezzature ginnico-sportive specializzate.
Tuttavia l’art. 3 medesima legge – contributi per gli impianti sportivi – riconosce delle provvidenze per “…la costruzione, l’ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi (non sedi n.d.r.), ivi comprese le opere accessorie…”.
A questo punto è fondamentale capire il nesso di correlazione fra la pura sede sociale di rappresentanza legale e/o amministrativa ( se cioè può essere interpretata anche quale sede di pratica operatività ) e l’impianto sportivo dove effettivamente viene svolta l’attività.
Avv. Mauro Valcareggi
Studio Legale - Trieste