Regione Autonama Friuli Venezia Giulia

legale


gestione impianti sportivi

25/06/2010

Buon giorno, mi chiamo Andrea Piccinini, sono presidente dell' ASD DOJO SACILE della provincia di Pordenone. L'Amministrazione comunale di Sacile ha deciso di cambiare metodo di gestione del Palazzetto dello Sport cittadino, il PalaMicheletto, nel passato dopo una gara d'appalto europea ha vinto una società ed ha gestito per 9 anni + 1. Ora la volontà politica è assegnare ad un consorzio di associazione, o un ATI (equivalente in ambito sportivo) o qualcosa di simile, nel quale ci sarà anche la rappresentanza dell'Amministrazione comunale. In questo modo non ci sarà gara d'appalto ma assegnazione diretta. Le chiedo: che forma giurida potrà avere questo "consorzio"? questa nuova società di gestione avrà ancora le agevolazioni delle Associazioni sportive? La ringrazio. Cordialmente. Andrea Piccinini. ASD DOJO SACILE

Risposta dell'esperto:


Gentile Presidente,

rispondo al Suo quesito sulla gestione in concessione di impianti sportivi di proprietà pubblica.

L’art. 90 della legge finanziaria 2003, ai commi 24-26, affronta il tema della gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica.

Si afferma, al comma 23, in linea di principio, che l’utilizzo dell’impiantistica sportiva deve essere aperto a tutti i cittadini e l’uso deve essere garantito “sulla base di criteri obiettivi” a tutte le società ed associazioni sportive.

Il comma 25 prevede che, in tutti i casi in cui l’ente proprietario, ai fini del conseguimento dell’obiettivo del contenimento dei costi, non intenda gestire direttamente gli impianti, questi potranno essere affidati in via preferenziale a società, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, Federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari.

Le modalità di affidamento saranno disciplinate con leggi regionali.

Ad oggi solo alcune Regioni (Liguria, Toscana, Abruzzo) hanno provveduto a disciplinare, con propri atti normativi, le modalità di affidamento al mondo dello sport dilettantistico dell’impiantistica pubblica.

Le norme sopra esposte portano a definire altresì, un modello alternativo a quello prospettato dal legislatore già attivato in alcune realtà cittadine: cioè una collaborazione tra le società sportive ed il Comune per la complessiva gestione e valorizzazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica.

Tale modello deve essere individuato nella costituzione di una società mista pubblico-privato fra il Comune (proprietario dell’impianto) e i soggetti sportivi fruitori.

La forma giuridica, a mio avviso, deve necessariamente essere quella della società di capitali (Spa o Srl).

Infatti, il nuovo testo dell’art. 113 del T.U. (modificato dal D.L. 269/03 convertito in L. 326/03 e dalla sentenza della Corte Costituzionale del 27/07/04), richiama più volte la forma giuridica della società di capitali, per l’erogazione di servizi e gestione degli impianti pubblici.

Peraltro, il riferimento da Ella fatto sulla possibile costituzione di un “consorzio” troverebbe un limite nell’art. 2602 c.c. laddove “…con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune …”.

Come noto, l’associazione sportiva dilettantistica non è un “imprenditore”e non può fare lucro.

La società di gestione mista pubblico-privato, avrà come oggetto sociale la promozione della pratica sportiva attraverso la gestione, manutenzione e valorizzazione degli impianti sportivi, anche attraverso servizi accessori, atti a garantire una maggiore economicità di gestione.

Gli utili dovranno essere reinvestiti nella società per manutenzioni e miglioramento degli impianti e delle attrezzature.

Per quanto afferisce l’aspetto delle agevolazioni pubbliche, ritengo non vi siano ostacoli per ottenere dalla società di gestione, contributi pubblici (Regione, Stato, U.E.) relativi all’impiantistica sportiva, alle attrezzature o per le manifestazioni ludiche o agonistiche.

Tuttavia, le agevolazioni concesse alle A.S.D. (fiscali, tributarie, previdenziali) sono attribuite solo a queste ultime, perché non aventi fine di lucro e riconosciute dal Coni (attraverso le Federazioni di appartenenza) per la pratica sportiva.

Non vedo tuttavia il problema, in quanto ogni A.S.D., seppur socia nella società di gestione, continuerà la propria attività secondo la consueta disciplina.

Spero di essere stato utile e sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Avv. Mauro Valcareggi

Studio Legale - Trieste

 

 


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