Regione Autonama Friuli Venezia Giulia

legale


Trattamento previdenziale istruttori sportivi

25/06/2010

Ho saputo che qualche mese fà si è tenuto un convegno presso il CONI provinciale di Trieste nel quale si è parlato dell'ultima circolare ENPALS sugli istruttori sportivi. Penso che l'argomento sia di interesse generale e quindi vorrei che il legale fornisse qualche notizia in merito. Grazie! Marzia Cimenti

Risposta dell'esperto:


Dopo la recente esposizione fatta presso il Coni di Trieste, molti Presidenti e Dirigenti di Associazioni  sportive dilettantistiche, non potuti intervenire, mi hanno chiesto ulteriori informazioni sulla circolare Enpals del 09/11/09, afferente gli istruttori sportivi.

Ben volentieri rispondo pubblicamente.

 

CIRCOLARE ENPALS sugli istruttori sportivi – accertamenti e contenzioso.-

 

Come noto, l’art. 35 del D.L. 30/12/2008 n° 207 (convertito in legge 14/2009 c.d. decreto mille proroghe al c. 5 ha reso una interpretazione autentica (quindi vincolante perché proviene dal Legislatore) della dicitura “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”  contenuto nell’art. 67 m.1 testo unico imposte sui redditi (917/86).

In buona sostanza, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche , secondo il Legislatore, devono essere ricompense anche “…la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.

L’Enpals (Ente Nazionale Previdenza assistenza lavoratori dello spettacolo) è intervenuta con circolare n° 18 del 09/11/09 con la quale vengono finalmente fornite le opportune precisazioni in ordine alla corretta individuazione dell’ambito delle attività comprese nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche.

L’Ente, ad integrazione di quanto già contenuto nella Circolare 13 del 2006, dà atto dell’interpretazione autentica fornita dal Legislatore precisando che “anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 35, comma 5 – per la connotazione della nozione  di “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell’ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali.

In linea con quanto precisato nell’ambito della citata novella legislativa, rientra, pertanto, nella predetta nozione qualsiasi attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza svolta nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica”.

La Circolare, in conclusione, informa che gli Uffici dell’Ente avranno cura di adottare le determinazioni e le iniziative conseguenti in relazione agli accertamenti, nonché al contenzioso in sede amministrativa o giudiziale, in corso.

Ove dunque, la tesi degli ispettori fosse stata quella di cui alla ris. 34/2001 dell’Agenzia delle Entrate (esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche solo se svolta nell’ambito di una manifestazione), i verbali dovrebbero essere annullati o comunque dichiarati privi di efficacia esecutoria a seconda delle diverse fasi dell’accertamento o della procedura contenziosa.

Si rileva, pèrò, che anche dopo tale ultimo chiarimento, l’ENPALS potrebbe contestare la natura subordinata o autonoma del rapporto con gli istruttori ove il rapporto avesse i caratteri della professionalità e della continuità ed i compensi non rivestissero carattere marginale (circ. ENPALS 13/2006).

Quindi il contenzioso in essere dovrebbe diminuire anche se l’azione degli accertatori potrebbe spostarsi sulla natura professionale dei rapporti con i collaboratori ed indagare sulla continuità della prestazione e non marginalità dei compensi.

Come sempre sono a disposizione per qualsivoglia chiarimento si rendesse utile ed opportuno.

 

Avv. Mauro Valcareggi 

Studio Legale – Trieste


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