Regione Autonama Friuli Venezia Giulia

legale


Art. 23 L.R. 8/2003

16/07/2010

Una associazione Sportiva Dilettantistica regolarmente costituita, affiliata ad un'Ente di Promozione Sportiva, iscritta al Registro CONI delle Associazioni Sportive, ha intrapreso un'attività motoria con proposte varie che vanno dalla Attività di base, aerobica, step, body building, corsi vari sempre attinenti attività sportive. L'attività viene svolta su ul locale adatto con contratto d'affitto. Il comune sede di detta associazione esige l'applicabilità del disposto dell'art. 23 comma 1 della L.R. 8/2003 con particolare riferimento all'obbligatorieta della nomina di un tecnico qualificato ( secondo loro diplomato Isef o Scienze Motorie e sempre presente in "palestra"), così come esige il rispetto dell'articolo 24 stessa legge con la sottoscrizione di apposita modulistica in merito alla lotta antidoping. Come Ente riteniamo che nulla osti anche se non obbligatorio alla dichiarazione antidoping, che rafforzerebbe peraltro un'impegno a livello nazionale dell'AICS che vede in essere una Campagna con testimonial Pietro Mennea, ma dubitiamo fortemente sull'applicabilità del primo punto. Gradiremmo una posizione in merito. Distintamente Giorgio Mior

Risposta dell'esperto:


 

ART. 23 L.R. 8/2003 OBBLIGO DEL DIRETTORE TECNICO

 

Come noto, l’art. 23 L.R. 8/2003 e succ.mod., ha stabilito la presenza costante di “un professionista qualificato” (ISEF, laurea in scienze motorie o titoli equipollenti) nelle “palestre, sale ginniche e in genere in strutture sportive aperte al pubblico per l’esercizio di attività motorie”.

Tale professionista assume l’incarico di Direttore Tecnico con i precisi obblighi previsti dal c. 3 art. 8, ed il nominativo deve essere comunicato al Comune ove ha sede l’associazione.

Sono escluse dall’applicazione dei cui al 1° Comma:

 

-         l’attività per l’educazione fisica nei programmi scolastici;

-         le attività disciplinate dalle Federazioni “…e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni…”.

-         le  attività amatoriali.

 

Quindi le attività motorie che rientrano nei programmi sociali educativi degli Enti di promozione sportiva, purchè riconosciuti dal Coni, ai sensi della lett. b del Comma 5 art. 23, sono escluse dall’applicazione.

Peraltro, il Comma 7 estende la legittimazione anche a soggetti che siano in possesso di un titolo abilitativo rilasciato dalla Scuola Centrale del Coni, o da Federazioni sportive nazionali, o da Enti di promozione sportiva!

Tuttavia, ho già evidenziato in altri quesiti, come debba darsi grande importanza all’applicazione del D.Lgs. n° 81/08  (ben più gravoso) relativo alla salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per brevità, richiamo solo il campo applicativo del decreto che non esclude palestre, sale ginniche, impianti sportivi, ecc.

Infatti, l’art. 3 parag. 1 dispone l’applicazione “…a tutti i settori di attività privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio…”.

In un precedente intervento del 05/07/10 ho brevemente sintetizzato i contenuti del surriferito Decreto Legislativo.

 

Avv. Mauro Valcareggi

Studio Legale - Trieste


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