16/07/2010
Come noto, l’art. 23 L.R. 8/2003 e succ.mod., ha stabilito la presenza costante di “un professionista qualificato” (ISEF, laurea in scienze motorie o titoli equipollenti) nelle “palestre, sale ginniche e in genere in strutture sportive aperte al pubblico per l’esercizio di attività motorie”.
Tale professionista assume l’incarico di Direttore Tecnico con i precisi obblighi previsti dal c. 3 art. 8, ed il nominativo deve essere comunicato al Comune ove ha sede l’associazione.
Sono escluse dall’applicazione dei cui al 1° Comma:
- l’attività per l’educazione fisica nei programmi scolastici;
- le attività disciplinate dalle Federazioni “…e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni…”.
- le attività amatoriali.
Quindi le attività motorie che rientrano nei programmi sociali educativi degli Enti di promozione sportiva, purchè riconosciuti dal Coni, ai sensi della lett. b del Comma 5 art. 23, sono escluse dall’applicazione.
Peraltro, il Comma 7 estende la legittimazione anche a soggetti che siano in possesso di un titolo abilitativo rilasciato dalla Scuola Centrale del Coni, o da Federazioni sportive nazionali, o da Enti di promozione sportiva!
Tuttavia, ho già evidenziato in altri quesiti, come debba darsi grande importanza all’applicazione del D.Lgs. n° 81/08 (ben più gravoso) relativo alla salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per brevità, richiamo solo il campo applicativo del decreto che non esclude palestre, sale ginniche, impianti sportivi, ecc.
Infatti, l’art. 3 parag. 1 dispone l’applicazione “…a tutti i settori di attività privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio…”.
In un precedente intervento del 05/07/10 ho brevemente sintetizzato i contenuti del surriferito Decreto Legislativo.
Avv. Mauro Valcareggi
Studio Legale - Trieste