Regione Autonama Friuli Venezia Giulia

legale


Concessione Demani Marittimi

21/07/2010

Faccio parte di una società nautica dilettantistica con concessione demaniale per la sede e gli ormeggi. Ho saputo che le concessioni demaniali marittine in scadenza non vengono rinnovate automaticamente, ma messe in gara anche fra imprese a fini di lucro. E' vero? E come dobbiamo comportarci?

Risposta dell'esperto:


CONCESSIONI DEMANIALI E TUTELA DELLA CONCORRENZA.

 

DUE RECENTI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE:

 

             -       1 LUGLIO 2010 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA;

-         20 MAGGIO 2010 REGIONE EMILIA ROMAGNA

 

 

La Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata sull’illegittimità di alcune disposizioni introdotte dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, in materia di demanio marittimo nella parte in cui prevedono la proroga delle concessioni demaniali marittime, in violazione dei principi di concorrenza tra gli operatori economici non titolari di una concessione scaduta o in scadenza.

Come noto, l’art. 37 del codice della navigazione (come modificato dall’art. 1 c.18 del D.L. 30/12/2009 n° 194, convertito in legge 26/02/2010 n° 25) non prevede più in sede di rilascio di nuove concessioni, il diritto di preferenza in capo al precedente concessionario.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme regionali che a vario titolo e condizioni, consentono la proroga della concessione demaniale per ulteriori periodi pluriennali.

In buona sostanza, la Corte ha ritenuto che la normativa regionale sia in violazione all’art. 117 1° c. Costituzione  in relazione agli artt. 49 e 101 del trattato dell’Unione Europea, in quanto determinerebbe una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo, non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti.

Né per altro verso, varrebbe eccepire l’investimento economico fatto dal precedente concessionario in quanto “…non vi è alcun affidamento da tutelare con riguardo alla esigenza di disporre del tempo necessario all’ammortamento delle spese sostenute per ottenere la concessione, perché al momento del rilascio della medesima, il concessionario già conosceva l’arco temporale sul quale poteva contare per autorizzare gli investimenti, e su di esso ha potuto fare affidamento”.

“…la disciplina regionale impedisce l’accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all’ingresso, tali da alterare la concorrenza tra imprenditori”.

 

Avv. Mauro Valcareggi

Studio Legale - Trieste


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