Regione Autonama Friuli Venezia Giulia

legale


equipollenza titoli

22/03/2011

A suo parere in base al comma 1, art 23 (tutela dei praticanti) della Legge regionale n. 8 del 2003, un fisioterapista può assumere l'incarico di direttore tecnico? ovvero può essere considerato il titolo di fisioterapista equipollente alla laurea in scienze motorie e al diploma I.S.E.F. in relazione all'incarico di direttore tecnico? Cordiali saluti A.C.

Risposta dell'esperto:


Esprimo alcune considerazioni circa  l’equipollenza dei titoli professionali prevista dall’art. 23 C. 1 L.R. N° 8/2003 e succ. mod., relativi alla legittimazione del Direttore Tecnico.

A mio avviso, se l’art. 23 fosse interpretato con criterio ermeneutico strettamente letterale, restringerei  l’ambito applicativo della norma, alle sole fattispecie dei titoli professionali indicati al 1° comma del predetto articolo (laurea in scienze motorie o diploma ISEF).

Tuttavia, la norma, nell’ultimo inciso, ammette l’estensione anche a titoli equipollenti (senza dare indicazioni in merito), ammettendo cioè una interpretazione ed applicazione analogica ex art. 12 preleggi, per “casi simili o materie analoghe”.

Quindi, ne discendono due conseguenze dirette, in primis che la norma sul punto non è tassativa, e secondariamente, legittima una interpretazione estensiva orientata più alla sostanziale tutela della sicurezza e prevenzione dei praticanti sportivi, che all’applicazione formale del titolo.

Quindi, sono più propenso a ritenere prevalente la responsabilità personale del professionista che deve garantire l’applicazione del comma 3 dell’art. ut supra, rispetto alle formalità della qualifica in sé.

Peraltro, l’idoneità fisica, la funzionalità dei presidi sanitari, gli integratori alimentari, l’antidoping, l’adeguatezza delle attrezzature sportive, sono materie tematiche ben conosciute e studiate anche dal laureato in fisioterapia.

A conferma di quanto sopra, vieppiù, il comma 7 del predetto art. 23 estende altresì la legittimazione del Direttore Tecnico, anche ad altre figure professionali riconosciute dal Coni (o dalle Federazioni od Enti di promozione sportiva) ed a soggetti che abbiano maturato una significativa esperienza pratica.

In questa ottica interpretativa ricordo che, ai sensi del C. 3 predetto articolo, il nominativo ed i titoli del professionista incaricato, devono essere comunicati al Comune da parte del gestore dell’impianto sportivo.

Sarà necessario quindi, nel caso vi fossero dubbi sull’equipollenza dei titoli professionali, evidenziare opportunamente alla Pubblica Amministrazione, le caratteristiche del Direttore Tecnico, ottenendone, ove possibile, una legittimazione autorizzativa.

 

Avv. Mauro Valcareggi

Studio Legale - Trieste


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