27/03/2012
Gentile Signore,
rispondo al Suo quesito.
In primis, la Cassazione che Ella cita non ha statuito principi nuovi in tema di prevenzione della tutela sanitaria dell’attività sportiva (agonistica e non), ma ha confermato la particolare attenzione che devono avere le società (ma anche le federazioni e gli enti di promozione sportiva, ecc.) nel tutelare gli sportivi praticanti, dal punto di vista della salute.
Veniamo ai fatti.
Ella, giustamente, ha ritenuto che l’attività sportiva praticata (tornei di calcetto e beach-volley) sia da considerarsi “agonistica”.
Quindi è applicabile il D.M. 18/02/82 ove all’art.1 è previsto che “… coloro che praticano attività sportiva agonistica, devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell’idoneità specifica (calcetto, beach-volley) allo sport che intendono svolgere e svolgono.
Inoltre, l’art. 3 statuisce che “ai fini del riconoscimento dell’idoneità specifica ai singoli sport, i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti” (visita medica, analisi urine, elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo, spirografia, ecc.).
Per il secondo quesito, Le rammento che proprio la sentenza da Ella citata richiamava la condanna in sede penale (con risarcimento del danno civilistico) del Presidente dell’ente di promozione sportiva, nonché del Presidente della squadra agonistica, per essere stati omissivi nel richiedere il certificato medico all’atleta poi deceduto.
Certamente, una dichiarazione di manleva dell’agonista non può superare un obbligo certificativo imposto dalla legge.
L’obbligo della certificazione medica agonistica o non, non è derivante dalla qualità dell’ente (proloco, no profit, associazioni, ecc.) organizzatore, ma dalla attività sportiva praticata in sé e per sé.
La Cassazione ha sintetizzato brevemente la questione: “non può infatti non ritenersi agonistico un torneo sportivo fondato sulla gara e sulla competizione tra i partecipanti, come il torneo di calcio in questione, tale da implicare un maggior impegno psicofisico ai fini del “prevalere” di una squadra su un’altra”.
Cordiali saluti.
Avv. Mauro Valcareggi
Studio Legale – Trieste