28/03/2012
INCOMPATIBILITA’ CARICHE SOCIALI:
L’art. 18 bis della L. 289/2002 art. 90 stabilisce:
„E’ fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, nell’ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva”.
La ratio della norma, quindi, è la tutela delle società (e dei soci) da possibili conflitti di interessi che un amministratore potrebbe avere, ricoprendo cariche dirigenziali in enti che praticano la “medesima disciplina” sportiva.
Nulla quaestio, a mio avviso, se il Dirigente ricopre cariche in società od enti di promozione diversi che non possano nemmeno potenzialmente entrare in conflitto di interesse (per es. nella vela e nello sci).
Non mi risulta sussista invece, una incompatibilità giuridica nel rivestire nella medesima ASD o SSDRL una carica dirigenziale e di tecnico istruttore.
Tuttavia, bisogna primariamente accertare se lo statuto sociale disponga diversamente in merito.
Ad ogni modo è necessario che i due ruoli non entrino in conflitto d’interessi (per es. il consigliere – istruttore che partecipi alla delibera d’approvazione di compensi personali o di indiretto vantaggio personale), perché anche in tale fattispecie l’associazione non può essere pregiudicata da interessi o vantaggi di natura personale.
Cordiali saluti.
Avv. Mauro Valcareggi
Studio Legale – Trieste
Mail: studiovalcareggi@juris.it