11/04/2012
CERTIFICATI MEDICI AGONISTICI SCADUTI:
Gentile Sig. Nonis,
i certificati medici siano essi rilasciati per attività sportiva agonistica o amatoriale, non devono mai essere scaduti.
Tali attestazioni hanno validità annuale e legittimano la Società a far partecipare l’atleta alle competizioni.
Qualora “ … sfugga” la data di validità e l’atleta subisca nella manifestazione un danno fisico (originato ovviamente dal suo stato patologico di salute e non da fattori esterni), i dirigenti sono responsabili penalmente e civilmente per colpa (negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline) e possono essere perseguiti penalmente per i reati (per es. lesioni o omicidio colposo).
Inoltre, solitamente, lo sportivo o i suoi eredi si costituiscono parte civile (o con separata azione) per ottenere dalla Società un risarcimento del danno economico e morale.
La legge, in buona sostanza, richiama le società affinchè esercitino la massima attenzione sulla certificazione medica, punendo severamente “la dimenticanza”, perché sintomo di grave negligenza.
La giurisprudenza di merito e legittimità è unanime sull’adempimento dei precetti ut supra.
Ho più volte scritto sulle responsabilità (vedi questo sito 27/03/12 con Cass. 13/07/11 n° 15394) dei dirigenti in relazione alla prevenzione dei danni alla salute.
Nell’ipotesi in cui venga accertato (per es. mediante denuncia o esposto arbitrale) che lo sportivo ha partecipato ad una competizione con un certificato medico scaduto (senza conseguenze), scattano le sanzioni disciplinari (nei confronti della Società) previste dalle specifiche norme vincolistiche stabilite dal Coni e dalle singole Federazioni sportive.
Tali sanzioni, di solito, sono progressive e vanno dai richiami alle multe e persino all’esclusione della partecipazione della Società alle manifestazioni sportive.
Da ultimo, le comunicazioni ufficiali da chi sia legittimato ad eccepirle, è preferibile siano formalizzate con Raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, purchè entrambe le parti ne siano provviste.
Distinti saluti.
Avv. Mauro Valcareggi
Studio Legale - Trieste