Regione Autonama Friuli Venezia Giulia

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Attività sportiva a livello agonistico ed amatoriale

11/04/2012

Siamo una poilisportiva dove alcune attività sportive vengono praticate con allenamenti e gare non particolarmente competitive ed altre discipline vengono svolte quasi a livello amatoriale. Vorrei sapere quando serve il certificato medico agonistico o quello non competitivo. Inoltre, a quali conseguenze vanno incontro i dirigenti, gli allenatori e istruttori in caso di infortunio? Grazie.

Risposta dell'esperto:


ATTIVITA’ SPORTIVA A LIVELLO AGONISTICO ED AMATORIALE:

 

La tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica è disciplinata  dall’art. 1 del D.M. 18/02/82 che stabilisce: “ai fini della tutela della Salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell’idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.

La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti sportivi riconosciuti.

Devono sottoporsi inoltre ai controlli di cui sopra, i partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle fasi nazionali”.

Nel mentre, la tutela sanitaria delle attività  sportive non agonistiche, è disciplinata dal D.M. del 28/02/1983 che stabilisce: “ … devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche:

a)      gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici …;

b)     coloro che svolgono attività organizzate dal Coni, da Società Sportive affiliate alle società sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che non siano considerati atleti agonisti, ai sensi del D.M. 18/02/1982”.

La visita medica per attività sportive non agonistiche viene effettuata di norma dal medico di base, il quale deve rilasciare il relativo certificato di “stato di buona salute”.

Si fa notare che la responsabilità giuridica ricade sul Presidente dell’organizzazione, il quale è responsabile in caso di patologie e danni provocati dalla mancata verifica dell’inidoneità del soggetto.

Devono considerarsi all’interno del settore “non agonistico”, buona parte dei praticanti delle associazioni sportive affiliati ad Enti di promozione sportiva per il carattere più ludico e ricreativo delle attività che si svolgono al loro interno.

Quasi tutti gli Enti e le associazioni comunque differenziano il tipo di visita medica, in base alla tipologia e livello della singola attività di ogni disciplina.

Occorre quindi fare riferimento ai regolamenti di ogni singolo Ente (di promozione o Federazioni o Enti sportivi) per sapere quali discipline sono soggette alla visita medica per attività non agonistiche e quali per le attività agonistiche.

Suggerisco,  inoltre,  di valutare attentamente la presenza obbligatoria del Direttore tecnico prevista dall’art. 8 L.R. 8/2003 “… nelle palestre, sale ginniche in genere in strutture sportive aperte al pubblico per l’esercizio di attività motorie”. (quesiti già affrontati in data 7/7/10 e 16/7/10)

Tutto ciò non esclude naturalmente la piena operatività del D.Lgs. n° 81/08 (medico competente) relativo alla salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ivi comprese le palestre, sale ginniche, impianti sportivi ecc.

Per quanto afferisce la seconda parte del quesito sulla responsabilità dell’istruttore in caso di infortunio durante l’attività sportiva, è applicabile per prevalente giurisprudenza l’art. 2048 c.c. in riferimento altresì all’art. 2043 c.c.

L’istruttore, l’allenatore, i maestri sportivi, hanno un potere di direzione di controllo tecnico e disciplinare sull’atleta (culpa in vigilando) e la loro responsabilità si manifesta ogni qualvolta si verifichi un’ omissione o un difetto nel suo esercizio, ovvero quando egli si sia astenuto dall’adottare e dal far adottare le cautele necessarie in relazione alle capacità del singolo praticante ed allo stato delle attrezzature eventualmente utilizzate.

In questi casi, se il fatto dannoso patito dall’allievo o dall’atleta è riferibile alla condotta di tali professionisti, sorgerà a loro carico una responsabilità di natura civilistica e, qualora l’evento integri una fattispecie di reato, anche una responsabilità penale.

Evidenzio un elemento molto importante per la prova liberatoria.

Infatti, l’art. 2048 ultimo comma, stabilisce che “… le persone indicate dai commi precedenti (n.d.r. precettori, maestri ecc.) sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Quindi, vi è una vera e propria presunzione oggettiva di responsabilità dal “precettore” che può dimostrare la propria non colpevolezza, solo dimostrando di aver adottato tutte quelle cautele ed attenzioni atte ad impedire l’infortunio.

Si attua cioè un’inversione dell’onere della prova che deve essere fornita dal “precettore”.

La giurisprudenza di merito si è pronunciata moltissime volte per sinistri occorsi durante l’attività sportiva (sci, ippica, karate, palestra ecc.) dimostrandosi molto sensibile alle cautele che un istruttore sportivo deve avere nei confronti degli allievi.

 

Avv. Mauro Valcareggi

Studio Legale - Trieste

 

 

 

 

 


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