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NORME DI SICUREZZA IN PALESTRA

16/04/2012

Una Associazione sportiva che pratica attività di ginnastica in palestra a vari livelli, ha subito un visita da parte di alcuni ispettori che hanno verbalizzato la violazione di norme di sicurezza per i praticanti. Vorrei sapere cosa si deve fare per essere in regola. Grazie.

Risposta dell'esperto:


NORME DI SICUREZZA IN PALESTRA:

 

Spett.le Società, Gentili Sigg.ri Dirigenti,

le norme di sicurezza in una palestra, non si discostano molto da quelle di un’azienda privata.

Recentemente alcune interpretazioni da parte dell’Azienda Sanitaria, hanno confermato l’applicabilità del D.Lgs 81/08 e succ. mod, per “tutti i settori di attività … e tutte le tipologie di rischio”.

Le espongo una sintesi per punti del provvedimento.

Le norme obbligatorie che si applicano sulla sicurezza nei luoghi in cui si praticano le attività sportive sono essenzialmente due:

 

a)      norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi;

b)      tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 integrato e corretto dal D.Lgs. 106/09 del 03/08/09 costituenti un vero Testo Unico di prevenzione dei rischi a tutela della salute in azienda).

 

La prima applicazione normativa è di competenza del “proprietario” dell’impianto sportivo che deve garantire al “gestore” dello stesso la sussistenza e rintracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e dei relativi impianti (es. agibilità, conformità impianti, messa a terra, ecc.).

 

La seconda applicazione (D.Lgs. 81/08) è di competenza del “gestore” dell’impianto che deve garantire il rispetto della salute nei luoghi di lavoro.

 

1)      Campo di applicazione del Decreto 81/08:

 

L’art.3  al paragrafo 1 così recita “ Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i settori di attività privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio”.

Vi sono dei settori (per es. forze armate, vigili del fuoco, difesa civile, protezione civile, ecc.) che applicano normative speciali ma, non essendo specificatamente citate le attività sportive, dobbiamo dedurre la piena applicabilità del D.Lgs. 81/08.

Le associazioni sportive sono soggette all’applicazione del D.Lgs. 81/08 con l’individuazione dei fattori di rischio connessi al particolare tipo di attività nello specifico luogo di lavoro (impianto sportivo, palestra, piscina, pista di sci, atletica, nautica, calcio, ecc.).

Da notare che il Concedente, nell’appalto di affidamento al gestore, specifica sempre il rispetto degli obblighi di sicurezza e le condizioni di lavoro, secondo le prescrizioni di legge.

 

2)      Gli obblighi delle Associazioni sportive dilettantistiche:

 

a.      individuazione del “datore di lavoro”: nella persona del Presidente o del Delegato all’uopo nominato dall’assemblea dei soci (o dal Consiglio Direttivo, se ne ha i poteri).

 

L’art. 2 comma b) recita Datore di lavoro: è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva (n.d.r. impianto sportivo), in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

Si noti che in caso di infortunio “in occasione di lavoro” il Datore ut supra individuato, può incorrere in responsabilità civili e penali.

 

3)       Nomina del “Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che può identificarsi anche con il “Datore di lavoro”.

 

L’art.2 così dispone : “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi”.

Tale soggetto quindi, deve avere una buona preparazione professionale e deve seguire l’andamento delle attività sportive applicando i mezzi di sicurezza e prevenzione assumendosi la responsabilità dell ‘inadempimento degli utenti

 

4)      Chi sono i “Lavoratori” delle “attività sportive” ?

 

L’art. 2 dispone :“Lavoratore è persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (n.d.r. dipendente, part-time, autonomo, co.co.co, co.co.pro., socio di cooperativa, tirocinio, ecc.) svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione..”

Nell’ambito delle società sportive esiste anche il lavoratore che opera come attività di volontariato.

L’attività di volontariato è disciplinata dalla legge 266/91 che prevede all’art. 2 “…per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione (associazione sportiva) di cui il volontario fa parte senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere  soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”.

 

 

5)      Elezione o designazione interna del “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) all’interno del comparto sportivo, secondo gli artt. 47 48, 49, 50 del D.Lgs. 81/08 con competenze specifiche riguardo alla tipologia dei “rischio” in attività sportiva.Da tener presente che oltre ai compiti istituzionali  il Rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza.

 

 

6)      Eventuale nomina del “Medico competente presente nel sito,  in funzione della “tipologia di rischio” presente nell’ambito dell’attività svolta.

 

7)      Individuazione dei soggetti con compiti speciali: “primo soccorso” e “gestione emergenze

 

L’art.18 del D.Lgs. citato al n°1 lett. b) stabilisce che il datore di lavoro deve designare preventivamente dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione ”…incendi, evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque della gestione dell’emergenza.

 

8)      Valutazione dei rischi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)

 

L’art. 29 1° comma stabilisce “…il Datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento …”, ma i Datori che occupano fino a 10 lavoratori, possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.

Per la determinazione del numero dei lavoratori si deve fare riferimento all’art.4 del D.Lgs. ut supra.

Tale articolo precisa che: ….ai fini della determinazione del numero non sono computati i tirocinanti, i lavoratori a tempo determinato, gli occasionali, i volontari, i socialmente utili, gli autonomi, i co.co.co. e co.co.pro.

Quindi, fino a 10 lavoratori (esclusi quelli sopra) il Datore di lavoro “autocertifica di aver valutato i rischi ed allega tutta la documentazione (tecnica, medica, prevenzione, ecc.).

Il documento di valutazione del rischio (D.V.R.) deve essere redatto in modo sintetico ma completo.

 

 

9)      Messa in sicurezza dei “luoghi di lavoro”

 

Tutte le attrezzature, l’impiantistica, gli arredi, dotazioni antincendio, punto di soccorso, pianta emergenze, ecc. devono essere a “norma”.

 

10)      Informazione, formazione, addestramento degli operatori (rectius: Lavoratori) addetti alle attività sportive.

 

L’art. 36 e 37 si riferiscono all’obbligo che ha il Datore di lavoro di :

 

a)    informare i lavoratori sui rischi per la salute di ordine generico  e specifico  all’attività svolta;

b)    di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento al concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri, vigilanza controllo e assistenza.

 

11)      In sintesi per essere operativi

 

Prima di avviare le attività sopra descritte ed adempiere gli obblighi di legge, bisogna:

 

- conoscere tutte le norme cogenti o volontarie che interessano la specifica associazione

   sportiva.

 

Ad esempio nel settore sport invernali c’è una legislazione in materia di segnaletica piste, impianti di risalita, delimitazione piste, ecc.;

 

nelle palestre (discipline sportive in ambienti confinati) il Ministero della Sanità ha dettato delle linee guida per sicurezza e prevenzione medica;

 

per gli sport in piscina, trattamento e disinfestazione acque;

 

sport alpinistici protezioni anti-caduta ed assorbitori energia;

 

-         Dopo la raccolta di tutte le norme specifiche si deve procedere a valutare la specificità dell’associazione sportiva (luoghi di attività aperto/chiuso, insegnamento attività sportiva, coinvolgimento di atleti dilettanti, presenza di spettatori, automezzi per spostamenti, attrezzature specifiche ginniche o altro, ecc.);

 

-         al termine di questa valutazione, si possono elencare i fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori (sportivi in senso lato);

 

-         predisporre i fattori organizzativi e gestionali da sviluppare per garantire la sicurezza non solo degli sportivi ma anche terze parti (spettatori, atleti, amatori, simpatizzanti)

 

-         il documento di valutazione dei rischi con relativa documentazione, è una necessaria formalizzazione sintetica che migliora la conoscenza degli elementi endogeni della Associazione Sportiva.

 

 

Avv. Mauro Valcareggi

Studio Legale - Trieste

 

 

 

 

 


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