25/06/2012
Spett.le Società,
il quesito, francamente, non mi è chiarissimo.
Or dunque: solitamente il dirigente accompagnatore è un socio della società (nulla vieta sia un genitore) ed alle volte riveste anche delle cariche istituzionali (ad esempio consigliere del direttivo,).
Nella pratica, il Presidente o il Consiglio o il Direttore sportivo delegano (quest’atto è molto importante) un soggetto fiduciario a rappresentare la società in un contesto (gara, manifestazione od altro), stabilendo i suoi poteri e doveri, relativi all’attività da compiere.
Quindi, è un soggetto formalmente delegato (infatti viene qualificato Dirigente) e rappresenta, nei limiti del mandato, in quel contesto, la società.
Ovviamente di ciò dovrà essere data comunicazione alla Federazione di appartenenza, che rilascerà apposito attestato di riconoscimento.
Qui i regolamenti sono piuttosto elastici secondo le Federazioni.
Quindi, un genitore che sia delegato dalla società (nelle forme istituzionali previste dallo statuto) con attribuzione di un ruolo (per esempio di rappresentanza o esecutivo) ed autorizzato dalla Federazione, può partecipare all’attività sportiva (nei limiti della delega).
Il mancato rispetto di tali norme, potrebbe far incorrere la società in responsabilità non solo sportive disciplinari, ma anche civilistiche per non aver adeguatamente “sorvegliato” dei minori.
Spero di aver interpretato correttamente il quesito, alla luce dei pochi elementi.
In mancanza, sono a disposizione per ulteriori approfondimenti .
Cordiali saluti.
Avv. Mauro Valcareggi
Studio Legale - Trieste