Regione Autonama Friuli Venezia Giulia

legale


Rifacimento manto erboso di un campo di calcio in erba artificiale

26/06/2012

Si chiede gentilmente il seguante parere: nel caso di un intervento di mero rifacimento del manto erboso di un campo di calcio, con manto in erba artificale, rientri tra quelli individuati dall'art. 1 comma 4 del D.M. 503/1996 o, data la natura manutentoria dell'intervento, esso sia escluso dal campo di applicazione della citata normativa. Nel ringraziare si porgono distinti saluti. Tambosco

Risposta dell'esperto:


Gentile Sig. Tambosco,

francamente il Suo quesito non mi è chiarissimo.

L’unica norma che rilevo n° 503/96, è un D.P.R. (non un D.M.) 24/07/96 n° 503 pubblicato su G.U. n° 227/96 concernente “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

L’oggetto è: norme e procedure volte ad eliminare gli impedimenti tipo ostacoli fisici, o predisposizione di accorgimenti o segnalazioni che eliminino la comoda e sicura utilizzazione di coloro che per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria impedita.

L’art. 1 c. 4 da Ella citato, dispone “agli edifici o spazi esistenti … devono essere  apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorare la fruibilità, sulla base delle norme contenute nel presente regolamento”.

Quindi non comprendo la sinergia fra un “mero rifacimento del manto erboso in erba sintetica” con gli “accorgimenti che possano migliorare la fruibilità”.

Se vuol essere più preciso con qualche dato di riferimento, potrò analizzare la Sua questione.

Attendo.

Cordiali saluti.

 

Avv. Mauro Valcareggi

Studio Legale - Trieste


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