Regione Autonama Friuli Venezia Giulia

legale


Sostituzione manto erboso campo di calcio

10/07/2012

Gentile Avv.to VALCAREGGI, la ringrazio innanzitutto per la disponibilità, per quanto concerne il quesito, effettivamente il riferimento è alla norma (D.P.R.) da Lei indicata e non ad un D.M. (come erroneamente da me riportato). La situazione è la seguente, in fase di progettazione dei lavori di mero rifacimento del manto di un campo di calcio, nel quale è prevista dal committente (ente pubblico), con apposita delibera della Giunta, la sola sostituzione del manto in erba naturale con un manto in erba sintetica, (intervento classificabile quale manutenzione straordinaria), è stato richiesto di produrre degli elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche. In tutta onestà, si ritiene l'intervento in questione escluso dal campo di applicazione del citato D.P.R. 503/1996 ai sensi dell'art.1 c. 3 ("Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.") il quale si riferisce a nuova costruzione o ristrutturazione mentre, come detto, i lavori in questione sono di tipo meramente manutentorio poichè il manto del campo di calcio è e rimane in erba (sebbene la nuova sia sintetica). Inoltre, non effettuando nessun altro intervento (in particolare non è prevista alcuna opera, su eventuali percorsi o comunque nella parte esterna al campo di calcio vero e proprio), non si comprende che tipo di elaborato e soprattutto quali soluzioni si possano adottare nella sola area del campo di gioco non riuscendo nemmeno ad individuare quali possano essere le barriere architettoniche nell'area oggetto di intervento. In sostanza si chiede se le sopracitate supposizioni siano esatte (conseguentemente il progetto sarebbe rispondente alle normative vigente) e la richiesta operata sia dettata da eccesso di zelo, o se questa sia corretta ed in questo caso da quale norma essa sia motivata (ed allora il progetto andrebbe integrato con i relativi elaborati); l'unica ipotesi in tal senso, anche se non molto convincente, sarebbe eventualmente, come indicato nel quesito originario, l'art. 1 comma 4 del citato DPR 503/96 La ringrazio nuovamente e porgo cordiali saluti.

Risposta dell'esperto:


Gentile Sig. Dirigente,

ho letto e condivido essendo il Suo ragionamento “logico”.

Tuttavia, facendo l’Avvocato del diavolo ed in virtù di lunga esperienza con la P.A.(non sempre logica), Le evidenzio quanto segue:

Mi pongo il dubbio se il rifacimento del manto di gioco in erba sintetica al posto di quella naturale, sia da considerare manutenzione straordinaria o piuttosto di ristrutturazione.

In fin dei conti si costruisce una cosa completamente nuova (anche se con la medesima destinazione) e non la si manutende straordinariamente, perché in buona sostanza si modifica la sostanza dell’oggetto definitivamente, anche per il futuro.

Quindi, potrebbe essere assimilata ad una ristrutturazione più che ad una manutenzione.

Conseguentemente, trattandosi di ristrutturazione, la P.A. si preoccupa che l’accesso e la fruizione dei soggetti svantaggiati, non siano limitati ma adeguati alla nuova opera.

Ovviamente è una mia personale interpretazione per interpretare estensivamente l’argomento.

Distinti saluti.

 

Avv. Mauro Valcareggi

Studio Legale – Trieste

 


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