Regione Autonama Friuli Venezia Giulia

medico


VISITA MEDICA PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA

04/10/2010

Vorrei sapere se per accedere alle palestre esiste l'obbligo di produrre un certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica, e in caso positivo ogni quanto è necessario rinnovarlo

Risposta dell'esperto:


Il decreto del ministero della sanità del 28 febbraio 1983 "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica" recita così:

art 1 - ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche:

- coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle FSN o agli EPS riconosciuti dal CONI e che non siano considerati agonisti ai sensi del DM 18/02/82

- coloro che partecipano ai gliochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale

art 2 - ai fini della pratica delle attività sportive non agonistiche i soggetti di cui al precedente articolo 1, devono sottoporsi preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute

art 3 - la certificazione di cui al precedente articolo 2 è rilasciata ai propri assistiti dal medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta

 

Questo è quello che prevede la legge, ma è chiaro che coloro che gestiscono palestre o piscine possono  chiedere un certificato medico soprattutto per un problema di "responsabilità" e comunque un certificato medico per l'idoneità all'attività sportiva agonistica o non agonistica non può avere una validità superiore ai 12 mesi

 

cordiali saluti

 


« Indietro